Ristrutturazioni e obblighi rinnovabili 2026: cosa cambia
Dal 3 agosto cambiano le regole per chi presenta un titolo edilizio relativo a determinati interventi su edifici nuovi o esistenti. Le novità introdotte nel 2026 ampliano il numero delle ristrutturazioni soggette agli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, con percentuali diverse in base alla portata dei lavori.
La data da tenere presente è quella di presentazione del titolo edilizio. Di conseguenza, un cantiere iniziato dopo il 3 agosto potrebbe seguire la disciplina precedente se la relativa richiesta è stata presentata entro il 2 agosto 2026.
La parola “ristrutturazione”, però, comprende interventi molto diversi, come rifare un bagno, spostare una parete interna o cambiare le finiture non produce gli stessi effetti di un intervento sul cappotto, sulla copertura o sull’intero impianto termico. Prima di stabilire quali obblighi rispettare, occorre quindi classificare correttamente i lavori.
In questo articolo
- Cosa prevedono i nuovi obblighi sulle rinnovabili
- Quali ristrutturazioni fanno scattare gli obblighi nel 2026
- Le percentuali minime di energia rinnovabile
- Il fotovoltaico è sempre obbligatorio?
- Verifiche tecniche, relazione ex Legge 10 e responsabilità
- Esclusioni e deroghe previste
- Come preparare una ristrutturazione dopo il 3 agosto 2026
- Domande frequenti sulle ristrutturazioni e gli obblighi rinnovabili 2026
Cosa prevedono i nuovi obblighi sulle rinnovabili
Il Decreto legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce la direttiva europea RED III, modifica l’articolo 26 e l’Allegato III del D.Lgs. 199/2021.
Il decreto è entrato in vigore il 4 febbraio 2026, mentre le nuove disposizioni relative agli edifici si applicano ai titoli edilizi richiesti a partire dal 3 agosto 2026, dopo il periodo transitorio di 180 giorni.
La novità principale riguarda l’estensione delle verifiche FER, cioè sulle fonti energetiche rinnovabili. Dal 3 agosto rientrano nel campo di applicazione:
- gli edifici di nuova costruzione e quelli assimilati;
- le ristrutturazioni importanti di primo livello;
- le ristrutturazioni importanti di secondo livello;
- le ristrutturazioni dell’impianto termico.
Regioni, Province autonome e Comuni possono prevedere requisiti più elevati. Per questo motivo il progetto deve essere controllato anche alla luce delle disposizioni locali applicabili all’immobile.
L’aggiornamento si inserisce nel percorso avviato dalla Direttiva Case Green, che punta a ridurre progressivamente consumi ed emissioni del patrimonio edilizio europeo.
Quali ristrutturazioni fanno scattare gli obblighi nel 2026
Per capire se il tuo intervento rientra nelle nuove regole, occorre considerare la superficie dell’involucro interessata e l’entità delle opere sull’impianto termico.

Ristrutturazione importante di primo livello
Una ristrutturazione è classificata di primo livello quando interessa più del 50% della superficie disperdente lorda dell’edificio e comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o estiva dell’intero edificio.
Si tratta quindi di un intervento ampio, nel quale involucro e impianti vengono progettati insieme.
Ristrutturazione importante di secondo livello
Il secondo livello riguarda i lavori che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente lorda complessiva. Possono rientrare in questa categoria, a seconda dell’estensione effettiva, gli interventi su facciate, coperture e isolamento termico.
Negli edifici composti da più unità immobiliari, la percentuale viene calcolata considerando l’involucro dell’intero edificio. Questo aspetto assume particolare importanza nei lavori condominiali.
Ristrutturazione dell’impianto termico
La ristrutturazione dell’impianto termico comporta una modifica sostanziale sia del sistema di produzione sia dei sistemi di distribuzione o emissione del calore. Può comprendere, per esempio, il cambiamento della tipologia di generatore insieme al rifacimento della rete di distribuzione o dei terminali.
La sola sostituzione della caldaia o del generatore generalmente non basta a far rientrare i lavori in questa categoria. La classificazione deve comunque essere verificata dal progettista sulla base delle caratteristiche concrete dell’intervento.
Gli interventi interni che non coinvolgono l’involucro e non modificano in modo sostanziale l’impianto termico, come tinteggiature, finiture, rifacimento dei servizi o spostamento di divisori, rimangono normalmente fuori da queste casistiche.
Le percentuali minime di energia rinnovabile
Le quote previste cambiano in base al tipo di intervento e alla natura privata o pubblica dell’edificio.
| Tipo di intervento | Edifici privati | Edifici pubblici |
| Nuova costruzione ed edifici assimilati | 60% | 65% |
| Ristrutturazione importante di primo livello | 40% | 45% |
| Ristrutturazione importante di secondo livello | 15% | 20% |
| Ristrutturazione dell’impianto termico | 15% | 20% |
Per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni di primo livello è richiesta una doppia verifica. La percentuale deve essere rispettata sia per la produzione di acqua calda sanitaria sia per la somma dei consumi destinati ad acqua calda, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Nelle ristrutturazioni di secondo livello e negli interventi sull’impianto termico, la quota riguarda invece la somma dei consumi per il riscaldamento e il raffrescamento, escludendo l’acqua calda sanitaria.
Il fotovoltaico è sempre obbligatorio?
Le nuove disposizioni vengono spesso indicate come “obbligo fotovoltaico”, ma il decreto riguarda più in generale l’impiego delle fonti energetiche rinnovabili. La soluzione viene definita dal progettista considerando fabbisogni, spazi disponibili, orientamento dell’edificio e caratteristiche degli impianti.
Le tecnologie valutabili comprendono:
- impianti fotovoltaici;
- solare termico;
- pompe di calore;
- sistemi ibridi;
- geotermia;
- combinazioni di più tecnologie.
Accanto alle quote sui consumi, la normativa prevede una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili, calcolata sulla superficie in pianta dell’edificio. Il coefficiente è pari a 0,025 kW/m² per gli edifici esistenti e a 0,05 kW/m² per quelli nuovi.
L’introduzione di una pompa di calore o di un impianto fotovoltaico può richiedere anche una verifica della potenza disponibile e dei quadri elettrici. Coordinare questi interventi con l’eventuale rifacimento dell’impianto elettrico permette di evitare adeguamenti tardivi e lavorazioni ripetute.
Verifiche tecniche, relazione ex Legge 10 e responsabilità
Il rispetto delle quote FER viene calcolato durante la progettazione. Il tecnico incaricato inserisce verifiche e risultati nella relazione tecnica prevista dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005, comunemente chiamata relazione ex Legge 10.
Il documento viene utilizzato dal Comune per controllare la conformità del progetto e viene trasmesso al GSE per il monitoraggio degli obiettivi nazionali. Quando gli obblighi non vengono rispettati e non esiste una deroga adeguatamente motivata, la norma prevede il diniego del titolo edilizio.
Queste verifiche vanno affrontate all’inizio, insieme alla progettazione dell’involucro e degli impianti. Un intervento orientato all’efficienza energetica della casa deve infatti mettere in relazione isolamento, produzione di energia, climatizzazione e consumi reali.
Esclusioni e deroghe previste
L’applicazione degli obblighi deve risultare tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. Una deroga può essere valutata in presenza di impedimenti concreti, come vincoli architettonici o paesaggistici, limiti strutturali oppure condizioni che rendono le diverse soluzioni tecnologiche impraticabili o economicamente non convenienti.
La difficoltà deve essere analizzata e documentata dal progettista, esaminando le alternative disponibili. Per gli edifici nuovi e le ristrutturazioni di primo livello, la deroga comporta comunque il rispetto di requisiti alternativi relativi all’energia primaria non rinnovabile.
L’obbligo sulle quote di copertura non si applica inoltre quando un sistema efficiente di teleriscaldamento o teleraffrescamento copre interamente il relativo fabbisogno termico.
Come preparare una ristrutturazione dopo il 3 agosto 2026
Se stai pianificando lavori estesi, conviene affrontare gli obblighi FER prima di scegliere singoli impianti o materiali. Il percorso dovrebbe comprendere:
- la classificazione dell’intervento, verificando superfici e opere impiantistiche;
- l’analisi energetica dell’edificio, con il calcolo dei fabbisogni;
- il confronto tra le tecnologie disponibili, considerando fattibilità e costi;
- il coordinamento tra progetto architettonico e impiantistico;
- la verifica delle regole regionali e comunali prima della pratica edilizia.
Questo approccio aiuta a trasformare gli obblighi in scelte coerenti con l’abitazione. Una casa ecosostenibile nasce infatti dall’equilibrio tra involucro, impianti, comfort e consumi, che devono essere progettati come parti dello stesso sistema.
Gli eventuali benefici fiscali richiedono una verifica distinta rispetto alla conformità energetica. Se il cantiere o le spese proseguiranno nell’anno successivo, sarà utile controllare anche le condizioni previste per il bonus ristrutturazione 2027.
Affidarti a un gruppo di professionisti che coordini progettazione, pratiche e lavori permette di individuare subito gli obblighi applicabili e di integrare le rinnovabili nel progetto con maggiore consapevolezza.
Domande frequenti sulle ristrutturazioni e gli obblighi rinnovabili 2026
Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di titolo edilizio presentate dal 3 agosto 2026. Per stabilire la disciplina applicabile conta la data della richiesta, non quella di apertura del cantiere.
No. Gli obblighi riguardano gli interventi compresi nelle categorie stabilite dalla normativa. Inoltre, la copertura può essere ottenuta attraverso diverse tecnologie rinnovabili, individuate dal progettista in base all’edificio.
La sola sostituzione del generatore generalmente non costituisce una ristrutturazione dell’impianto termico. La quota del 15% riguarda gli interventi che modificano in modo sostanziale anche i sistemi di distribuzione o emissione.
Il progettista effettua i calcoli e li inserisce nella relazione tecnica ex Legge 10. Il Comune verifica il rispetto dell’obbligo nell’ambito della pratica edilizia.
Sì, quando il progettista dimostra e documenta l’impossibilità tecnica o la mancata convenienza economica, dopo aver valutato le diverse opzioni tecnologiche disponibili. La deroga può comportare requisiti energetici alternativi.